Ogni condominio che abbia almeno 3 piani è di solito dotato di un ascensore che possa essere d’ausilio agli inquilini dei piani superiori. Precise norme per gli ascensori ne regolano l’uso e la manutenzione anche se il regolamento mette spesso in causa anche il semplice buon senso dei singoli condomini.
In Italia si registra la presenza di più di 750.000 montacarichi e simili: l’amministratore o il proprietario dell’immobile è tenuto a conoscere le norme per gli ascensori , soprattutto in fatto di sicurezza. La normativa di riferimento è costituita dal D.P.R. n162 del 30 aprile 1999 e dal D.P.R. 214/2010 che modifica in parte la precedente norma ed è stato realizzato in attuazione della direttiva comunitaria n. 24 del 2006.
Tali modifiche riguardano soprattutto la sicurezza e le opere di manutenzione.
I punti critici della normativa
Secondo la normativa relativa agli ascensori, un montacarichi a norma di legge deve dunque possedere le seguenti caratteristiche:
- dispositivo di bloccaggio delle porte di piano;
- dispositivo che limiti la velocità;
- dispositivo per impedire movimenti incontrollati e la caduta;
- dispositivo di sicurezza contro il logorio delle funi;
- dispositivo di ammortizzazione;
- dispositivo che blocchi l’elettricità da eventuali sovraccarichi;
- dispositivi di emergenza per comunicare con l’esterno;
- impianto di areazione;
- comandistica chiara e utilizzabile anche dai disabili;
- illuminazione della cabina;
- grandezza sufficiente della cabina;
Un’ulteriore specifica che regola la presenza di ascensori nei condomini, prevede anche che questo venga sottoposto a verifica ogni due anni; si attueranno anche verifiche straordinarie in caso di incidenti.
La verifica che un ascensore sia a norma viene effettuata da organismi certificati, dalle Asl o dall’Arpa.